APPENDICE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

(Con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998 modificato successivamente con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235)

Art. 1

Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di classe.

Art. 2

Provvedimenti disciplinari: natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
S1. Richiamo verbale
S2. Consegna da svolgere in classe
S3. Consegna da svolgere a casa
S4. Invito alla riflessione guidata con assistenza di un docente
S5. Ammonizione scritta sul registro e riportata sul diario
S6. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni o attività in favore della comunità scolastica
S7. Sospensione dalle lezioni fino a sette giorni o attività in favore della comunità scolastica
S8. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni o attività in favore della comunità scolastica
S9. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere all’assegnazione di particolari compiti/attività per tutto un gruppo.

Art. 3

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S5.
Il Consiglio di Classe completo con la presenza dei rappresentanti dei genitori può irrogare le sanzioni da S1 a S8: viene convocato, in seduta straordinaria, dal Dirigente scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni (S9) sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 4

Modalità di irrogazione delle sanzioni
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
– verbalmente per le sanzioni da S1 a S5;
– verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori/tutori per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni
I genitori dello studente devono essere prontamente avvisati, tramite fonogramma o comunicazione scritta, della data e dell’ora di riunione dell’organo collegiale nonché della facoltà di assistere il figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori/tutori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Gli organi collegiali decideranno la sanzione senza la presenza dello studente e dei suoi genitori/tutori.
La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:
– l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
– l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
– la non partecipazione ad attività scolastiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 5

Corrispondenza mancanze – sanzioni
– Ritardi ripetuti da S1 a S5
– Ripetute assenze saltuarie da S1 a S5
– Assenze periodiche da S1 a S5
– Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S5
– Mancanza del materiale occorrente da S1 a S5
– Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S5
– Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S5
– Disturbo delle attività didattiche da S1 a S7
– Danneggiamento di strutture e beni scolastici o appartenenti a terzi da S1 a S7
– Utilizzo non autorizzato del cellulare e altri dispositivi tecnologici da S1 a S5
– Riprese audio / video o fotografie non autorizzate S5 , S6
– Diffusione (tramite invio ad altri o attraverso i social) di audio / video o fotografie senza autorizzazione da S5 a S7
– Diffusione (tramite invio ad altri o attraverso i social) di audio / video o fotografie senza autorizzazione con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti da S6 a S8
– Atti di cyberbullismo S9
– Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S8
– Atti irriguardosi e offensivi verso gli altri da S1 a S8
– Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri da S6 a S9
– Comportamenti assimilabili a reati e compromissione dell’incolumità delle persone da S7 a S9

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia anche in orario extrascolastico.

Art. 6

Impugnazioni e Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.